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La coppia (di fatto o meno) scoppia: il mutuo chi lo paga?

di Redazione PianetaMamma - 12.04.2010 Scrivici

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Il delicato momento economico che sta investendo la società moderna, costringe la quasi totalità delle coppie giovani a ricorrere al mutuo per l’acquisto di una casa. Cosa accade se i compratori sono conviventi?

La casa è il luogo in cui la famiglia si ritrova, i bimbi crescono e la donna esprime se stessa.
Il delicato momento economico che sta investendo la società moderna, ben oltre i confini del nostro paese, costringe la quasi totalità delle coppie giovani a ricorrere al mutuo per l’acquisto di una casa. Malgrado il sostegno delle famiglie d’origine, in pochissimi possono godere di un proprio “nido” senza dover ricorrere ad alcuna forma di prestito.
Anche a causa della necessità di garantire il soddisfacimento del debito, accade frequentemente che le coppie di conviventi cointestino la casa familiare ed il mutuo contratto per l‘acquisto.

Ma cosa accade quando la coppia scoppia?
Cosa succede se i conviventi - comproprietari della casa in cui vivono con la loro prole e cointestatari del muto - decidono di interrompere la loro convivenza?
Chi pagherà il mutuo?
Cosa succede se la coppia aveva ricevuto l’aiuto di una soltanto delle famiglie d’origine? Per esempio, se il padre della donna aveva versato una somma a titolo d‘anticipo per l‘acquisto dell‘immobile, l’uomo - che non aveva fatto altrettanto, ovvero non aveva messo a disposizione una somma uguale - potrà essere chiamato alla restituzione di quella somma o d‘una sua parte?

Incominciamo col chiarire che, a norma di legge, un uomo ed una donna che convivono in modo stabile, eventualmente anche con la loro prole, sono una famiglia di fatto.
La famiglia di fatto è una libera unione, semplicemente fondata sulla volontà delle parti di condividere la vita. Come tale sfugge ai vincoli propri del legame matrimoniale. Ciò non ha comunque impedito alla giurisprudenza di ammettere che i conviventi siano tenuti alla reciproca assistenza e debbano ugualmente contribuire al menage familiare secondo le proprie possibilità. Tale ammissione risponde, se non altro, a ragioni etiche e morali. Del resto la famiglia di fatto, pur non avendo ottenuto il crisma di legalità attraverso il vincolo matrimoniale, realizza comunque una comunità di persone che coesiste fisicamente e sentimentalmente. In questo senso non si può assolutamente negare che cooperazione e collaborazione discendano direttamente da questa ampia e fattiva comunione di vita, di intenti e di affetti.
Tecnicamente si conclude che in costanza di comunione la collaborazione tra i conviventi viene riconosciuta come l’adempimento di obbligazioni naturali.

Nella pratica dei fatti, l’ex compagno che, in costanza di convivenza, abbia spontaneamente pagato di tasca propria le rate del mutuo non potrà chiedere alcun rimborso.
Pagandole non ha fatto altro che adempiere ad una obbligazione naturale sorta come diretta conseguenza della convivenza. 
Analogamente, nulla può pretendere (né in termini di risarcimento, né in termini di restituzione)  l’ex che, per tutto il corso della convivenza, si sia fatto carico in prima persona del sostegno economico dell’intero nucleo familiare.
Quanto detto ha valore per il periodo di tempo in cui la coppia abbia convissuto come marito e moglie.

Diversamente, può darsi il caso che l’ex convivente continui a pagare le rate del mutuo cointestato anche dopo la fine dell’amore e della vita insieme.
Qui il discorso si complica. E la legge, non potendo fondare le sue considerazioni sul dato oggettivo della esistenza di una comunità di persone ed affetti, è chiamata ad indagare su altri e più dettagliati elementi.
La giurisprudenza sembra orientata nel senso di ammettere che tale pagamento continui ad incarnare la fattispecie tipica delle obbligazioni naturali. A tal fine pretende, però, che ricorrano due condizioni: 
1.  l’adempimento deve continuare ad essere spontaneo;
2. il perdurare del pagamento in capo ad uno solo degli ex conviventi deve risultare compatibile con la forza economica di chi se ne fa carico. 

Sotto il primo profilo, l’ex che paga deve farlo di sua spontanea volontà, senza che gli venga né chiesto, né suggerito.
Dal secondo punto di vista, invece, va valutata la concreta  possibilità economica del pagatore di sostenere le rate del mutuo senza un eccessivo svantaggio, ovvero senza un gravame insopportabile.



Qui ciò che conta è il rapporto matematico tra l’entità dei guadagni dichiarati dall’ex e la rata del muto. In parole povere, bisogna valutare se sottraendo dai guadagni l’ammontare della rata le sostanze che residuano siano tali da consentire un buon e dignitoso tenore di vita. Solo in questo modo si potrà capire se il pagamento avvenga senza eccessivo aggravio.
In conclusione, se l’ex continua a pagare le rate in modo spontaneo e può permetterselo adempie ad una obbligazione naturale. Con la conseguenza che il suo adempimento libera entrambi gli obbligati dal peso delle rate soddisfatte. Per di più rispetto a tali ratei l’ex che liberamente se ne è fatto carico non potrà pretendere nessun rimborso.

Che cosa può accadere, invece, se l’ex non paga spontaneamente o non può permetterselo?

Resta nella possibilità dello stesso pagatore, che non soddisfi i ratei spontaneamente o lo faccia con grosso aggravio, richiedere un risarcimento.
Una situazione come questa, oggetto del nostro esame, può nella pratica integrare la fattispecie dell’indebito arricchimento. Per cui se chi paga non agisce liberamente o, ancor di più, non potrebbe permetterselo, colui che si avvantaggia di tale pagamento si arricchisce a discapito del pagatore. O, ancora più semplicemente, il pagatore adempiendo si carica d’un peso sproporzionato rispetto al vantaggio di cui beneficia il condebitore. Nel caso di specie l’ex paga il muto cointestato e l’altra parte, pur non collaborando, resta comproprietaria dell’immobile ed, altresì, si libera, rata dopo rata, dal peso del debito.

Per ragioni di completezza va aggiunta una ulteriore precisazione:
seppure l’ex paghi spontaneamente e possa permetterselo, su di lui non grava nessun obbligo giuridico che gli imponga di continuare a pagare da solo le rate per tutto il corso del mutuo.
Infatti, laddove il mutuo sia cointestato, l’obbligo verso la banca al pagamento delle rate grava su entrambi i contraenti.
Alla banca non importa chi dei due ed a che titolo paghi. Infatti, in forza della c.d. solidarietà passiva, chiunque adempia al versamento della rata dovuta libera anche l’altro. Ciò non toglie, però, che chi ha pagato possa rivalersi sul condebitore per la parte di sua spettanza. Salvo diversa pattuizione in sede di stipula del contratto, due obbligati solidali devono ciascuno la metà dell’ammontare della rata.
In conclusione, in qualunque momento l’ex potrebbe legittimamente sospendere il pagamento dell’intera rata di mutuo o comunque pretendere il contributo dell’altra parte al versamento della somma di sua spettanza.

Dal momento della richiesta si incorre nell’eventualità di dover restituire il danaro. Diversamente per quanto versato prima di suddetta richiesta resta valido tutto ciò che è stato detto in precedenza. Ovvero non possono ammettersi richiesta restitutorie o risarcitorie.
 
Non influisce sul titolo di proprietà  il fatto che a pagare le rate del mutuo siano stati entrambi gli ex coniugi o uno solo di essi.

Relativamente all’acconto versato a titolo di anticipo per l’acquisto della casa da un genitore, è essenziale capire se assuma le caratteristiche del “regalo” fatto alla coppia o del prestito. 
Nel primo caso giuridicamente si classifica come una liberalità che a nessun titolo  può essere reclamata indietro. Nel secondo caso, diversamente, come ogni prestito va restituito

Dott.ssa Federica Federico


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