Home La famiglia La coppia

Cosa fare se la madre ostacola il rapporto padre-figlio

di Damiana Sirago - 29.05.2018 Scrivici

cosa-fare-se-la-madre-ostacola-il-rapporto-padre-figlio
Fonte: Shutterstock
Cosa fare se la madre ostacola il rapporto padre-figlio? L' avvocatessa ci dice quali sono le sanzioni disposte dal Tribunale per risarcire il danno subito dal figlio e dal genitore

In questo articolo

Se la madre ostacola il rapporto padre-figlio

Fare in modo che i figli si mettano contro il padre comporta la perdita dell’affidamento condiviso e il risarcimento del danno. Capita spesso che in situazioni di crisi familiari i figli diventino il terreno di scontro dei genitori. Ormai è consolidato che i minori vengano affidati alla madre con la quale, continueranno a vivere. Ma capita anche spesso che quest’ultima, allontani i figli dall’ex coniuge non solo in senso affettivo ma anche fisico rendendo più complicato il rapporto.

Cosa fare in questi casi?

Secondo il Tribunale di Roma perde l’affidamento dei figli chi fa in modo di allontanarli dall’altro genitore, tentando di sminuirlo e di metterlo in cattiva luce. Spetterà allora al padre far ricorso al giudice per chiedere la revisione delle condizioni di separazione. Si deve, comunque, trattare di comportamenti gravi, visto che l’interesse primario che persegue il giudice nella decisione è sempre quello dei minori. Dunque se la madre ostacola gli incontri tra padre e figli e questi ultimi ne subiscono un danno, tale fino a disconoscere proprio la figura paterna, il tribunale deciderà la revoca dell’affidamento condiviso in favore invece di quello esclusivo. Anche dopo la separazione, ciascun genitore deve adoperarsi affinché i figli mantengano un contatto stabile e un rapporto amorevole con l’altro.

Si tratta, cioè, di garantire il diritto dei minori alla cosiddetta bigenitorialità, ossia ad avere un legame sereno sia con il padre che con la madre. Non è un semplice dovere negativo, ossia di astenersi dal porre comportamenti che possano allontanare uno dei genitori dai figli; ma anche un dovere positivo, ossia attivarsi – in presenza del rifiuto, da parte dei figli medesimi, a voler frequentare l’altro genitore – a fare in modo da rimuovere ogni ostacolo e riavvicinare i minori all’ex coniuge, nonostante la loro riluttanza e indifferenza.

Di frequente, poi, il genitore non affidatario o non collocatario viene tenuto fuori da scelte fondamentali per la vita del figlio (problemi di salute, scelte di indirizzo scolastico, ecc.), venendo informato solo a cose fatte. La giustificazione viene spesso ricondotta all’indole troppo ansiosa o invadente del genitore che potrebbe in qualche modo ledere l’equilibrio psicofisico del minore. Inoltre, capita che si finiscono col rivolgere all’ex, accuse e minacce di vario tipo, coinvolgendo la rete amicale e familiare, fino ad arrivare alla sede giudiziaria (ne rappresentano il classico esempio le denunce di sottrazione di minore per ritardi nella riconsegna del bambino, fino a quelle gravissime di abuso sessuale e/o maltrattamenti, ecc.).

Quale illecito?

Chi si comporta in questo modo commette un grave illecito, sia nei confronti dell’ex coniuge, che nei confronti dei propri figli. Pertanto, rivolgendosi al giudice questi applicherà la sanzione dell’ammonizione e, nei casi più gravi, della revoca dell’affidamento (che, da condiviso diventerà esclusivo, ossia a favore del solo genitore che, invece, si è comportato correttamente nei confronti dell’altro). È obbligo di ogni genitore fare in modo di recuperare e mantenere l’immagine dell’altro genitore nei confronti del figlio.

Risarcimento

In caso di boicottaggio, scattano due tipi di conseguenze:

  • il risarcimento del danno in favore del genitore;
  • la perdita dell’affidamento nei casi più gravi. Ogni genitore deve diventare custode non solo dei rapporti tra sé e i propri figli ma anche dei rapporti tra l’ex coniuge e gli stessi figli; i quali vanno spinti a tutti i costi a non trovare pretesti per non vedere il padre o la madre. In buona sostanza, entrambi i genitori devono aver rispetto dell’ex, che va salvaguardato nei confronti dei figli.

In casi gravi il Giudice potrà:

  • ammonire il genitore inadempiente;
  • disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  • disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  • condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, quale ulteriore “sanzione punitiva” che possa fungere da deterrente a tali comportamenti, il Tribunale dispone, le cosiddette misure di coercizione indiretta, che la stessa sia condannata a corrispondere al padre una somma per ogni volta in cui questa violi gli obblighi imposti dal giudice.

I destinatari del risarcimento del danno possono essere sia il genitore che il figlio, privati rispettivamente della frequentazione genitoriale. L'articolo 709-ter c.p.c., infatti, previsto dalla legge 54/2006 per la risoluzione di conflitti tra i genitori sulla potestà o sulle modalità di affidamento, da al giudice la facoltà, in presenza di gravi inadempienze, o comunque di atti che arrechino danno al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, non solo di modificare i provvedimenti in vigore, ma anche di adottare congiuntamente provvedimenti sanzionatori a carico del genitore inadempiente, tra i quali appunto il risarcimento dei danni nei confronti del minore e nei confronti dell'altro genitore, oltre una vera e propria condanna in favore della cassa ammende. Ciò che viene valutato è se la condotta del genitore "ostacolante" arrechi nocumento alla corretta crescita del minore e leda il diritto dell'altro genitore al rapporto con il figlio. In caso affermativo si ravvisa un danno non patrimoniale risarcibile.

Sentenza del Tribunale di Milano

Di recente il Tribunale di Milano ha stabilito che una madre dovrà pagare un risarcimento economico al marito dopo avergli precluso il tempo necessario per stare con suo figlio. Gli ormai ex marito e moglie, in fase di separazione, sono ai ferri corti e stanno litigando in tutte le sedi possibili. E purtroppo c’è un figlio di mezzo, per il quale era stato trovato un accordo sui tempi da passare con i singoli genitori.

Tuttavia il calendario è stato totalmente disatteso dalla madre, provocando la reazione legale del padre. In particolare, la madre consegnava il figlio senza l’occorrente per la scuola o per l’attività sportiva, costringendo in questo modo il padre a ritornare nella casa di lei per recuperarlo. E quando il padre passava a prendere il bambino per i momenti padre-figlio prestabiliti, non glielo faceva trovare o gli comunicava sue improvvise malattie, secondo il tribunale palesemente inventate.

Il Tribunale di Milano, con un provvedimento datato gennaio 2018, non ha soltanto punito il comportamento della madre per il passato, ma ha anche previsto l’applicazione di una sanzione economica, automatica, e a beneficio del padre, per ogni singola futura violazione del diritto paterno di stare con il bambino, in base ai tempi calendarizzati dal Tribunale.

La madre, se continuerà con i dispetti precedentemente descritti, dovrà pagare diverse somme a seconda del tipo di violazione che realizzerà (30 euro quando non consegnerà il materiale necessario per la scuola o l’attività sportiva”, 50 euro quando non consentirà al bambino di trascorrere il tempo con il papà e via dicendo). Nel caso questa misura fosse inefficace, il Tribunale potrebbe addirittura modificare il collocamento del minore. Ovviamente la sentenza si basa sul presupposto che i figli debbano avere un rapporto pieno e soddisfacente con entrambi i genitori anche nel caso in cui interrompano la loro relazione, cosa che evidentemente non ha fermato le intenzioni della madre (in questo specifico caso) di rivalersi sull’odiato ex marito, usando il bambino come vendetta.

gpt inread-altre-0

Articoli correlati

Ultimi articoli