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ISEE minorenni
Negli intricati meandri della burocrazia italiana, forse avete sentito parlare dell'ISEE minorenni. Di cosa si tratta, quando bisogna farlo e che differenza c'è tra l'ISEE ordinario e l'ISEE minorenni?
Che differenza c'è tra ISEE e ISEE minorenni?
L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento di valutazione della situazione economica di un nucleo familiare, utilizzato per l'accesso a una serie di agevolazioni e benefici fiscali, sociali e assistenziali, compreso l'Assegno Unico Universale. L'ISEE tiene conto del reddito e del patrimonio della famiglia, oltre a considerare alcuni elementi come il numero di componenti del nucleo e la situazione abitativa.
L'ISEE minorenni, invece, è un'applicazione specifica dell'ISEE destinata alle famiglie con figli minorenni. Si differenzia dall'ISEE tradizionale perché tiene conto solo delle condizioni economiche relative ai minori - figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi - e non considera il reddito e il patrimonio dell'intero nucleo familiare. Questo perché mira a valutare la situazione economica dei minori e a determinare se essi abbiano diritto a particolari agevolazioni o benefici.
Come si fa l'ISEE minorenni?
Per ottenere l'ISEE minorenni è possibile presentare la domanda online tramite il portale INPS, utilizzando le proprie credenziali SPID o il PIN INPS, e utilizzare il modulo precompilato oppure rivolgersi ai CAF territoriali presentando la documentazione richiesta.
ISEE minorenni precompilato
L'INPS precompila i dati relativi alla situazione economica dei minori utilizzando le informazioni già disponibili nei propri archivi, come ad esempio i redditi dichiarati nei modelli 730/Redditi. In questo modo, il cittadino ha a disposizione una bozza di ISEE minorenni già compilata, sulla quale potrà apportare eventuali correzioni o integrazioni.
ISEE minorenni documenti necessari
Per richiedere l'ISEE minorenni sono necessari alcuni documenti, tra cui:
- Documento di identità: per dimostrare l'identità del richiedente e dei minori a carico.
- Certificati di residenza: per confermare il luogo di residenza della famiglia.
- Documentazione reddituale: quali certificati di stipendio, CUD, modelli 730/Redditi.
- Documentazione patrimoniale: come certificati di proprietà di beni immobili, estratti conto bancari.
- Eventuali altri documenti: potrebbero essere richiesti altri documenti in base alla particolare situazione della famiglia.
Chi deve fare ISEE minorenni?
La situazione, in caso di genitori non conviventi e non coniugati, comunque non è facile da interpretare: le modalità per il calcolo dell'ISEE minorenni dipendono dalla situazione specifica dei genitori e del nucleo familiare del minore coinvolto, e possono variare in base alla convivenza, alla situazione coniugale e alla presenza di genitori estranei o non conviventi.
Sintetizzando ci sono tre possibili scenari:
- ISEE Minorenni coincidente con ISEE ordinario: questa situazione si verifica quando i genitori del minore convivono tra loro, sono coniugati, separati legalmente o divorziati, oppure se nel nucleo familiare del minore è presente un solo genitore mentre l'altro risulta estraneo. In questo caso, l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario del nucleo familiare.
- ISEE Minorenni con genitore non coniugato e non convivente attratto nel nucleo del beneficiario: In questa circostanza, il genitore non coniugato e non convivente è incluso nel nucleo familiare del minore ai fini dell'accesso alle prestazioni destinate a quest'ultimo. Per ottenere l'ISEE minorenni, si considera quindi il nucleo del minore con l'aggiunta del patrimonio e dei redditi del genitore non convivente attratto.
- ISEE Minorenni con componente aggiuntiva del genitore non convivente: qui si fa riferimento all'ISEE minorenni che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente, il cui reddito e patrimonio sono considerati nell'analisi economica per determinare i benefici o le agevolazioni a favore del minore.
Per provare a fare chiarezza riportiamo quanto emerge dalla documentazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
Il genitore che ha riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
- è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione
- ha figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione
- è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario
- è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).
Qualora il genitore non convivente sia in una delle condizioni dei primi 2 casi, non viene attratto nel nucleo ma della sua condizione economica si tiene conto integrando l'ISEE del nucleo con una componente aggiuntiva.