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Quando un minore vuole cambiare sesso
Al momento della nascita a ciascuno di noi è attribuito un sesso anagrafico in base a un esame degli organi genitali esterni così che il sesso anagrafico viene fatto coincidere con il sesso biologico. Tuttavia vi sono dei casi in cui il sesso legale non coincide con quello reale o cessa di farlo in seguito. Per questo motivo si cerca di cambiare identità. Ma cosa succede quando è un minorenne a voler cambiare sesso?
La transessualità
Quando la componente psicologica si discosta dalla biologica porta a rendere evidenti le molteplici componenti della sessualità umana, ovverosia la componente fenotipica, genetica, psicologica, sociale e culturale. Nel privilegiare l’elemento cromosomico o quello fenotipico si rischia di disconoscere e ignorare delle realtà quale quella del transessualismo.
La transessualità o transessualismo è la condizione di una persona la cui corporeità non è corrispondente alla propria identità di genere maschile o femminile.
La Legge 14 aprile 1982, n. 164, stabilisce le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso e risponde alle esigenze del tempo in cui fu introdotta e si innestava su quella volontà della persona transessuale di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo suggellata dal suo desiderio “invincibile” di ottenere il riconoscimento, anche giuridico, della appartenenza all’altro sesso. Con la legge n. 164 del 1982 si è voluta consentire l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza. Dunque la legge del 1982 si impegna a garantire l’accertamento delle esigenze di natura sessuale di queste persone consentendogli, se necessario, di procedere alle operazioni di cambiamento del sesso.
Procedimento per cambiare sesso
Chiunque abbia intenzione di sottoporsi alla procedura di cambiamento di sesso deve per prima cosa affidarsi ad un avvocato per presentare una apposita istanza (chiamata tecnicamente domanda di rettificazione) con ricorso al Tribunale. La prima fase si caratterizza come contenziosa. È previsto l’intervento obbligatorio di un P.M.
e la convocazione di un C.T.U. che avrà la funzione di accertare il reale bisogno della persona di sottoporsi a un cambio di sesso. Verificato il movente psicologico e le esigenze fisiche del transessuale, il Tribunale autorizzerà il richiedente a sottoporsi all’intervento specificandone la tipologia nella sentenza – autorizzazione che segue a una preliminare cura ormonale già avviata dall’interessato con l’ausilio di un endocrinologo. L’autorizzazione del giudice è necessaria poiché, in sua assenza, non sarebbe permesso rimuovere un organo intatto e in buone condizioni; infatti ai sensi dell’art. 5 c.c. “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)”.
La seconda fase è ben più rapida, e si svolge interamente in camera di consiglio. Anche questa si conclude con una sentenza, questa volta di mero accertamento. Qui i Giudici, una volta verificata (per mezzo di consulenza tecnica d’ufficio e presentazione della cartella clinica) l’avvenuta modifica dal punto di vista anatomico, emettono una seconda sentenza che permette alla persona che si è sottoposta al trattamento di ottenere il cambio di identità all'ufficio anagrafe, come pure su tutti i documenti (compresa la carta d’identità e la patente), a eccezione dell'estratto integrale di nascita e del casellario giudiziario. Competente a provvedere alla correzione sul registro apposito è l'ufficiale di stato civile del domicilio di chi ne fa richiesta.
La rettifica anagrafica consente al soggetto di acquisire a tutti gli effetti il nuovo status sociale, legale e giuridico, ivi compresa la possibilità di contrarre matrimonio e sposarsi nuovamente (un eventuale vincolo coniugale antecedente è da ritenersi sciolto).
Nasce maschio ma vuole cambiare sesso
E’ di questi giorni la storia di un diciassettenne che si è rivolto al giudice per chiedere di poter cambiare sesso e diventare donna, d'accordo con i genitori.
E' il terzo caso in Italia di un minore che si rivolge al Tribunale per il cambio di genere sostenuto dalla madre e dal padre.
A rappresentare l'adolescente e i suoi genitori è l'avvocata Cathy La Torre, da anni impegnata nelle cause per i diritti dei trans e nelle battaglie di genere che afferma:
Il percorso per il cambio di sesso è altamente medicalizzato ed ora i genitori si sono costituiti assieme al minore. Al giudice hanno raccontato la sofferenza patita dalla loro figlia, nata trans, e cosa la famiglia ha dovuto fare in questi anni. E' stata necessaria una pronuncia della Commissione bioetica dell'azienda sanitaria di Olbia e poi della neuropsichiatria e, da un anno, è iniziata anche la terapia ormonale
Nonostante le difficoltà, i genitori hanno sostenuto la figlia nella sua scelta d'identità, raccontando al giudice le sofferenze patite dalla ragazza, nata maschio, e il suo impegno per affrontare il percorso e fare l'intervento.
La Corte ha accettato la richiesta del ragazzo e dato il via libera e il giovane potrà ora sottoporsi alle operazioni chirurgiche del caso. Si tratta di un risultato storico perché il giudice ha affermato che il soggetto minore è anche portatore di interesse e può essere capace di scegliere.
Per concludere, è possibile rivolgersi al Tribunale di residenza per ottenere l’autorizzazione al cambiamento del sesso, che viene concesso dal Giudice solo dopo l’esperimento di una consulenza medica nel corso del giudizio. Inoltre, dopo l’intervento di ri-attribuzione chirurgica di sesso (RCS), dovrà essere presentato un secondo ricorso per ottenere dal Tribunale anche la rettifica dei propri dati anagrafici con ordine all’Ufficiale dello Stato civile di nascita di procedere in tal senso.