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Minori e foto sul web. Cosa dice la legge?

di Damiana Sirago - 22.11.2017 Scrivici

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Fonte: iStock
In caso di minori e foto sul web è necessaria l'autorizzazione dei genitori. Ma come comportarsi se i genitori sono superati o divorziati? Come viene tutelato il minore dal punto di vista legale?

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Minori e foto sul web

Il mondo reale, ormai, viaggia di pari passo con quello del web: si passa dalla pubblicazione di emozioni e pensieri alla condivisione di foto, anche di minori. A quali condizioni? È necessaria l’autorizzazione dei genitori? Capita molto spesso che qualsiasi persona decida di pubblicare, per vari fini, foto di minori cosi come capita che un genitore decida di pubblicare foto dei figli per mostrare ad amici e conoscenti i vari cambiamenti ed i suoi momenti più importanti, ma nel compiere questo tipo di operazioni, tuttavia, bisogna prestare particolare attenzione.

La pubblicazione di foto dei minori è un aspetto particolarmente delicato, perché occorre sempre l’autorizzazione di entrambi i genitori, la cosiddetta liberatoria, se non si vuole incorrere in spiacevoli conseguenze da un punto di vista legale.

Cosa dice la legge?

  • Innanzitutto la legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) prevede (art. 96) che nessun ritratto di una persona possa essere esposto senza il consenso di quest'ultima (altrimenti si rischia d'incorrere nelle pesanti sanzioni previste all'art. 167 del codice della privacy).
  • È poi da ricordare il disposto dell'articolo 10 del codice civile che consente la richiesta di rimozione di un'immagine che leda la dignità di un soggetto con conseguente possibilità di richiesta di risarcimento danni. Per quanto riguarda la specifica tutela del minore, la principale fonte da citare è la Costituzione che, all'art. 31, sottolinea come la Repubblica s'impegna a difendere l'infanzia e la gioventù.
  • Non si deve poi tralasciare il contenuto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata nel 1989 (ratificata in Italia con L. 176/1991) la quale sottolinea in modo netto come debba essere necessariamente data preminenza agli interessi e alla dignità del minore.

Queste indicazioni hanno spinto anche il Garante della privacy a muoversi nel verso di una netta difesa del minore che viene rappresentato in una foto, soprattutto quando questa viene pubblicata sui social network che sono accessibili ad una serie indefinita di soggetti (il garante invita alla cautela ed ad adottare specifiche misure protettive per evitare pregiudizi).

Gran parte delle normative che proteggono l'immagine, tuttavia, parlano di "consenso dell'interessato" ovvero del legale rappresentante del minore e quindi di entrambi i genitori.

La Convenzione di New York del 1989 vieta di fotografare e pubblicare le foto di minori: il bambino non può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, specialmente se questo comporta anche affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. La Costituzione italiana si pone sulla stessa lunghezza d'onda, stabilendo la preminenza dell'interesse del minore alla riservatezza su qualsiasi altro, cronaca compresa, a meno che la pubblicazione del volto non sia giustificata da notizie che rivestano interesse pubblico o il volto non sia riconoscibile. Quando, invece, la pubblicazione è effettuata da soggetti pubblici (per esempio, scuole) o da privati per scopi commerciali (a scopo di lucro) il consenso deve essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all'interessato l'informativa sulla privacy.

Puo' un genitore pubblicare arbitrariamente foto del figlio? 

In Italia non esiste ancora una regolamentazione che lo preveda esplicitamente, tuttavia è necessario adottare particolari cautele nella pubblicazione delle foto al fine di rispettare l’interesse e la dignità del minore. Inoltre, recenti cause in materia di divorzio stanno portando alla luce un’importante fattore: affinché possa essere pubblicata la foto di un figlio sul web è necessario il consenso di entrambi i genitori (quando la sentenza stabilisce l’affidamento condiviso dei figli), senza alcuna possibilità che uno lo faccia in modo arbitrario (sono frequenti di recente casi in cui con la sentenza di divorzio si sia arrivati ad ordinare anche la cancellazione delle foto del minore pubblicate).

Il caso discusso dal Tribunale di Mantova

Esempio pratico ci arriva dal Tribunale di Mantova, con una sentenza, riguardante il caso di due coniugi separati, in cui il padre aveva presentato ricorso poiché la sua ex moglie, alla quale erano affidati i due figli minori, aveva pubblicato foto di questi ultimi sul web.

Il giudice pertanto ha ordinato alla madre dei bambini di non pubblicare più in rete le foto dei suoi figli e di rimuovere tutte quelle già presenti, richiamandosi all’articolo 10 del codice civile sulla tutela dell’immagine, ad alcuni articoli del decreto legislativo 196 del 2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, ed anche sulla convenzione di New York, ratificata dall’Italia nel 1991, sulla tutela dei minori.

Ciò perché fra genitori separati o divorziati, normalmente, la responsabilità genitoriale viene esercitata separatamente per le questioni ordinarie e congiuntamente per le decisioni di carattere straordinario: pubblicare immagini dei propri figli minori su determinate piattaforme non può e non deve essere considerata come una decisione di carattere ordinario. Il genitore che unilateralmente decide di pubblicare immagini dei propri figli su internet senza l’espresso consenso dell’altro genitore, oltre a porre in pericolo e ad arrecare un potenziale danno ai propri figli, viola le norme sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

Tutela dei minori

Seppur ci siano pareri discordanti, è bene ricordare che l’utilizzo di particolare cautela nella pubblicazione delle foto potrebbe ridurre drasticamente i rischi. Potrebbe essere utile, ad esempio, utilizzare album privati ed accessibili ad una ristretta cerchia di amici ed evitare di pubblicare foto che ritraggano bambini nudi, in biancheria o che facciano riferimento a scuole o luoghi che questi frequentano (per evitare il rischio di pedopornografia). Inoltre, quando non si tratta dei propri figli, è necessario che prima di qualunque pubblicazione si chieda un preventivo consenso scritto da parte dei genitori. In attesa di sviluppi normativi e giurisprudenziali, dunque, come ha sottolineato anche il Garante della privacy, la cautela sarà il miglior rimedio per evitare futuri problemi.

Foto sul web senza permesso 

Va chiarito che, nel caso in cui un privato pubblichi un’immagine senza aver ottenuto il consenso dai genitori, si commette un illecito civile: i genitori del bambino ritratto possono chiedere al tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video; inoltre, se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, i genitori possono chiederne il risarcimento.

Se, invece le immagini sono utilizzate per trarne un vantaggio economico si risponde del reato di trattamento illecito di dati, punito con la reclusione fino a tre anni. Non solo: se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

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