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È legittimo lasciare i figli minori a casa?
Quante volte è capitato di lasciare i propri figli soli in casa anche se per pochi minuti? Scelte ordinarie ma che possono costare caro. Infatti lasciare solo ed incustodito un minore a casa costituisce reato. Anche se lo si lascia per un breve lasso di tempo il rischio per i genitori è quello di incorrere nel delitto di abbandono di persone minori o incapaci di cui all’art. 591 c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.
Dovere di sorveglianza e cura
Nonostante lo scarso tempo di assenza, anche in tal caso il genitore viene meno ai suoi doveri di sorveglianza e cura creando una situazione di potenziale pericolo per il minore. E infatti, ad essere sanzionato dal codice penale non è tanto il danno eventualmente procurato al minore, ma la semplice possibilità che tale danno si realizzi: quindi rileva la situazione di pericolo e non uno specifico evento. In altre parole, anche se il bambino non subisce alcun pregiudizio, non si fa male e magari, lasciato mentre dormiva, viene trovato nella stessa posizione in cui si trovava al momento in cui la mamma è uscita, la condanna è scontata. Quando il minore ha un età inferiore agli anni quattordici, infatti, la legge ne presume l'incapacità ad autodeterminarsi, cosicché la configurabilità del reato di abbandono non è esclusa dalla convinzione del genitore che il figlio infraquattordicenne sia in grado di badare a sé stesso o dalla circostanza che quest'ultimo sia affidato a soggetto non idoneo, come un coetaneo o un anziano privo del controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria e altrui.
Il reato di abbandono
La condotta di abbandono, in particolare, può consistere in qualunque azione od omissione in contrasto con gli obblighi di custodia e cura ravvisabili in capo al genitore nei confronti dei figli e in grado di determinare una situazione di pericolo anche solo potenziale per il minore; con preciso riferimento all'elemento oggettivo, pertanto, il reato risulta configurabile non soltanto in ipotesi di allontanamento, anche temporaneo, del genitore dall'abitazione che non sia stata messa in sicurezza, ma anche quando il genitore permanga nell'abitazione facendo mancare al figlio infraquattordicenne l'adeguata assistenza. Poiché il reato di abbandono è un reato di pericolo, posto a tutela del bene etico e sociale della sicurezza della persona, non è necessario che in concreto si verifichi l'evento dannoso, venendo sanzionata la mancata tutela del bene garantito da parte del soggetto titolare dell'obbligo giuridico di protezione.
Invero,
l'evento di pericolo per la incolumità di un minore può essere escluso solo se, chi ha l'obbligo di custodia, vigila sui suoi comportamenti attuali o potenziali, ed ha cura dei suoi bisogni, in maniera da prevenire il pericolo secondo la sua capacità in rapporto al tempo ed al luogo. La custodia implica perciò diverse modalità di esercizio ed è delegabile solo ad un affidatario maggiorenne e capace (Cass. n. 9276/2009).
Quali pene?
La legge stabilisce la pena da sei mesi a cinque anni di reclusione per chiunque abbandona:
- un minore di 14 anni;
- un minore di 18 anni cittadino italiano all’estero, se il minore era stato a lui affidato per motivi di lavoro;
- un soggetto incapace (a causa di un’infermità, della vecchiaia o per altri motivi), se ne ha l’obbligo di cura o di custodia: l’incapacità va intesa non come interdizione giuridica, ma come impossibilità di provvedere a sé stessi salvaguardando la propria incolumità;
- a seguito dell’abbandono il minore si ferisce o muore: in caso di lesioni la pena aumenta da 1 a 6 anni e da 3 ad 8 anni in caso di decesso;
- a compiere il reato sono il genitore, il figlio, il tutore o il coniuge. Quest’ultimo punto stabilisce quali siano i soggetti che hanno l’obbligo di cura dei minori. Quest’obbligo deriva dalla legge o da un contratto. Nel primo caso pensiamo ai genitori, agli insegnanti o al tutore. In relazione al secondo caso, i soggetti possono essere, ad esempio: il baby sitter oppure il capo scout.
Chi sono i soggetti obbligati alla cura e custodia del minore?
L’obbligo di cura dei minori (o dei soggetti incapaci) può derivare tanto dalla legge (si pensi ai genitori, al tutore, agli insegnanti), quanto da un contratto (ad esempio la baby sitter, il bagnino).
Ad esempio è stato condannato per reato di abbandono di minore il conducente di uno scuolabus che ha lasciato un alunno a terra per farlo tornare a casa a piedi, dovendo percorrere un tratto di strada prevedibilmente pericoloso in quanto a scorrimento veloce, fuori dal centro urbano e in un contesto di pioggia battente.
Al pari è stato ritenuto responsabile del reato di abbandono il titolare di un collegio scolastico in cui il minore, anziché recarsi in classe, era andato giocare in una discarica nelle vicinanze della scuola, riportando lesioni per lo scarico di materiale da un autocarro.
Per concludere, nonostante il minore già intorno ai dodici anni raggiunga lo stadio cognitivo operatorio formale, che gli permette di valutare da sé eventuali rischi connessi alle proprie azioni, per l'ordinamento il reato di abbandono non sussiste soltanto quando il minore infraquattordicenne lasciato solo in casa non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, neppure potenziali, per la sua incolumità. Arrivati ai 14 anni, quando un ragazzo può essere lasciato solo, i genitori non devono abbassare la guardia perché bisogna sempre valutare la possibilità di lasciare un ragazzino per troppo tempo solo. Non tutti infatti hanno la maturità sufficiente per organizzare lo studio e non sono pochi quelli che ne approfittano per stare a lungo fuori casa, o per girovagare per ore in rete. L’ideale sarebbe fare in modo che un ragazzino si senta comunque seguito: basta, per esempio, chiedere alla nonna di fare un salto ogni tanto, o, ancora, organizzarsi con i genitori di altri ragazzi con lo stesso problema. Insomma, non si tratta di far sentire un ragazzino controllato, ma di vigilare con discrezione, con un fine educativo, per portarlo progressivamente sulla strada della sicurezza e della indipendenza definitiva.