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Il bullismo è un reato: cosa dice la legge

di Damiana Sirago - 08.05.2018 Scrivici

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Fonte: Shutterstock
L'avvocato ci spiega in che modo la legge tutela le vittime di bullismo. Perché il bullismo è un reato

In questo articolo

Bullismo è un reato

Il bullismo è un fenomeno in cui uno o più bambini o adolescenti assume atteggiamenti prepotenti e prevaricatori nei confronti di un altro e secondo la legge è un reato. Quali sono le tutele legali nei confronti della vittima?

Cos'è il bullismo

Per poter parlare di bullismo è necessario che ricorrano alcune caratteristiche.

  • Innanzitutto i protagonisti del fenomeno (vittime e bulli) devono essere ragazzini o adolescenti e condividere il medesimo contesto (scolastico o di gioco).
  • Inoltre, le azioni dei bulli devono essere intenzionali, ovvero compiute per puro divertimento o per cagionare un danno alla vittima.
  • Esse, poi, devono protrarsi nel tempo. Tra chi tiene il comportamento e chi lo subisce, infine, deve esserci uno squilibrio, ad esempio per ragioni di età o di popolarità nel contesto di riferimento, e la vittima deve essere impaurita, isolata, incapace di difendersi.

Violazioni di legge

Non c'è una legge specifica per il bullismo in Italia. Però diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli.

I comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza dei seguenti principi: uguaglianza, libertà…

Atti di bullismo

Sono atti di bullismo:

  • Insulti, offese, prese in giro;
  • Razzismo;
  • Voci diffamatorie e false accuse;
  • Violenza privata;
  • Minacce;
  • Piccoli furti;
  • Lesioni personali;
  • Aggressioni e/o giochi violenti;
  • Esclusione dal gioco;
  • Percosse;
  • Estorsione;
  • Danneggiamento di cose altrui.

Reati penali

I reati penali che si possono configurare sono molti ovvero:

  • Percosse (art. 581 del codice penale, abbreviato c.p.);
  •  Lesioni (art. 582 del c.p.),Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.);
  •  Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.);
  •  Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.);
  •  Minaccia (art. 612 c.p.);
  •  Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) e Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.), quando una persona si spaccia per un'altra

Violazione civile

Per chiedere il risarcimento del danno bisogna rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al tribunale civile. Il più delle volte il bullismo viola sia la legge penale che quella civile quindi può dar vita a due processi , l’uno penale e l’altro civile.

Danno risarcibile

Le tipologie di danno risarcibile sono:

  • Danno morale: sofferenze morali, turbamento dello stato d’animo;
  • Danno biologico: danno all’integrità fisica e psichica;
  • Danno esistenziale: danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita.

Come tutelarsi?

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.). In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l’autore del reato (querela). Il processo penale può concludersi con:

  • la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni;
  • ordine al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.

Responsabilità

Il bullo minorenne è imputabile? Va distinto se il bullo sia minore di 14 anni da quello tra i 14 e i 18 anni.

  • Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.
  • Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Talvolta, alla responsabilità diretta del bullo minorenne, si affiancano anche quella dei genitori e della scuola. I primi, infatti, possono essere chiamati a rispondere per culpa in educando ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2048 del codice civile, il quale stabilisce che "il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante".

La scuola, invece, può essere chiamata a rispondere per culpa in vigilando del personale docente, ovverosia nel caso in cui gli insegnanti non impediscano né evitino che il diritto di ogni studente a ricevere una corretta, adeguata e puntuale formazione sia compromesso. In questo caso il riferimento normativo va al secondo comma dell'articolo 2048 c.c., il quale sancisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Va comunque posto in evidenza che dietro al bullismo ci sono sempre dei disagi psicologici, non solo ovviamente della vittima, ma anche del bullo. Il ruolo dei genitori è quindi di primo piano: essi devono capire gli stati d'animo dei figli, insegnare loro il valore delle regole, dell'autorità scolastica e del rispetto altrui, incoraggiarli a denunciare il fenomeno agli insegnanti e a combatterlo. Non meno importante è il ruolo della scuola, nella quale deve formarsi un vero e proprio esercito per combattere il bullismo in classe, composto da preside, insegnanti, bidelli, personale amministrativo, che non devono mai tapparsi gli occhi dinanzi a fenomeni pericolosi come questo.

A seguito dell’evolversi delle tecnologie, il fenomeno del bullismo ha assunto nuove forme, avvalendosi dei nuovi mezzi di comunicazione, quali SMS, Social, Chat. E’ qui che il bullismo diventa “cyberbullismo” .
Questa tipologia emergente implica un’assenza di contatto diretto e fisico tra vittima e bullo, che in molti casi riesce a mantenere l’anonimato.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, per combattere questo crescente fenomeno, ha emesso nel marzo del 2011 una direttiva specifica al fine di contrastare il cyberbullismo, la quale disciplina l’utilizzo delle risorse informatiche e tecnologiche all’interno degli istituti scolastici.

La direttiva ha inoltre:

  • imposto agli istituti scolastici la redazione di un regolamento interno relativo l’utilizzo delle risorse informatiche;
  •  introdotto ed il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia che vede responsabili sia i genitori che la scuola sul controllo dei propri figli nella loro vita online.

Questa direttiva è la dimostrazione di come sia oramai completamente accettata ed istituzionalizzata la quotidianità del web e mezzi di comunicazione a distanza per i giovani, strumenti utilizzati anche per porre in essere violenze fisiche o psicologiche.

Il noto Social Network di Mark Zuckerberg ha aggiunto inoltre la possibilità, per chi sospetta che un individuo sia vittima di  bullismo, di segnalare il profilo, cliccando su “segnala” in basso a destra rispetto la foto di copertina. Sarà sufficiente indicare la volontà di aiutare quella persona e specificare che si crede questa sia vittima di bullismo. Facebook reindirizzerà in una piattaforma interamente dedicata alla prevenzione contro il bullismo e potrà invitare la giovane vittima a prendere contatto con qualcuno di cui si fida.

Numero verde

A tal proposito, si segnala che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel corso della campagna di comunicazione "Smonta il bullo", ha istituito il numero verde 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, al quale rispondono psicologi, insegnanti e personale del Ministero per offrire assistenza e consulenza.

Chi è vittima del bullismo deve sempre trovare il coraggio di recarsi presso le autorità per denunciare il fenomeno.

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