Durante i primi otto anni di vita del bambino i genitori con lavoro dipendente, hanno
diritto
ad assentarsi dal lavoro (anche contemporaneamente) per un periodo generale
non superiore agli 11 mesi
.
A partire dal 1° gennaio 2007, la legge ha previsto che le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno la possibilità di avvalersi di un congedo parentale di
3 mesi entro il primo anno di vita del bimbo
. Anche le lavoratrici autonome possono
, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di rinuncia lavorativa. Ai padri con lavoro autonomo non è riconosciuto il diritto all'astensione facoltativa. La legge finanziaria ha previsto a partire dalla sopracitata data, che anche le lavoratrici parasubordinate hanno la possibilità di usufruire di congedi parentali di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Madre lavoratrice subordinata:
il massimo della durata del congedo della madre è pari a sei mesi. Il congedo deve essere diviso anche con il padre lavoratore subordinato in quanto la coppia può usufruire in tutto di 10 mesi di assenza totale. E' possibile usufruire del congedo anche contemporaneamente. Se il congedo è usato dal padre lavoratore per almeno tre mesi anche frazionati, il periodo cumulativo diventa di 11 mesi in tutto.
Se sussistono problemi e la madre è single le spettato interamente i 10 mesi di astensione facoltativa. Per usufruire del congedo è necessario dare un preavviso al datore di lavoro almeno di 15 giorni.
La durata del congedo non si ferma più come in passato al primo anno di vita del bambino ma viene diviso nei primi otto anni dello stesso.
La retribuzione è totale nei primi trenta giorni di astensione
. In seguito la retribuzione è pari al 30% nel periodo complessivo tra i sei mesi distribuiti tra i genitori e i tre anni del piccolo. In caso di superamento dei sei mesi (e fino agli otto anni del bambino), l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (
per il 2008 questo tetto è di 14.401,40 euro
).
La domanda deve essere fatta su modulo AST.FAC. ( AST. FAC./GEST. SEP. o AST. FAC./ LAV AUT), e si trova presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto
, nella sezione moduli. La richiesta va presentata all'Inps e al datore di lavoro. Le indennità possono essere pagate direttamente dall'Inps o anticipate in busta paga dal datore di lavoro, che poi sarà rimborsato dall'Inps con il saldo dei contributi.
Mentre finora il padre poteva utilizzare il congedo solo nel caso in cui la madre vi rinunciasse, adesso anche il padre ha il diritto al congedo a prescindere dal lavoro e dalla situazione materna.
Si possono utilizzare due congedi contemporaneamente (esempio: congedo parentale del padre e riposi giornalieri della madre, oppure congedo parentale del padre e congedo di maternità per la madre).
Se il bimbo si ammala e ha meno di 3 anni, sia il padre che la madre hanno il diritto ad assentarsi dal lavoro
, questo fino al raggiungimento del terzo anno di vita del piccolo.
Se il bimbo che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno (
). Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere adoperato a turno.
E' necessario che il genitore che decide di assentarsi dal lavoro prepari una
autocertificazione
che dichiari che l'altro genitore non è in astensione facoltativa nei medesimi giorni per la stessa causa. La malattia del figlio deve essere certificata dal
medico competente del servizio sanitario nazionale
. Le ferie sono interrotte se la malattia del bambino, o il ricovero ospedaliero dello stesso si verifica durante questo periodo.
Akira