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Domanda maternità obbligatoria: come farla

di Penelope Greco - 28.07.2023 Scrivici

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Il congedo di maternità obbligatorio è un periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi a cavallo del parto. Ma come fare domanda maternità obbligatoria?

In questo articolo

Domanda maternità obbligatoria

Il congedo di maternità obbligatorio consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ossia due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo oppure 1 mese e 4 o anche 5 mesi subito dopo il parto. Ma come si fa la domanda maternità obbligatoria?

Domanda maternità obbligatoria: che cos'è

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il parto. Durante il periodo di congedo la madre avrà diritto a ricevere una retribuzione: l'indennità di maternità è pari all'80% dell'ultima retribuzione giornaliera. A pagare è il datore di lavoro o l'INPS.

Per le iscritte alla Gestione separata INPS, il congedo di maternità è riconosciuto soltanto a fronte del versamento di almeno tre mesi di contributi. La maternità per i dipendenti, invece, spetta fin dal primo giorno di lavoro.

Chi può richiederla:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
  • apprendisteoperaieimpiegatedirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall'articolo 62 del TU;
  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU);
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

Domanda maternità obbligatoria: a chi spetta

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto.

Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo dura:

  • tre mesi e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
  • tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
  • l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dalla Direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il parto ).

Domanda maternità obbligatoria dopo il parto

La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto, in alternativa alle consuete modalità di fruizione di cui all'articolo 16, comma 1, decreto legislativo 151/2001, la facoltà per le madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi, a condizione che il medico attesti che tale opzione non possa essere negativa per la salute della madre e del bambino.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

La data del parto deve essere sempre aggiunto ai cinque mesi di congedo di maternità.

Se il neonato è ricoverato in una struttura, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell'attività lavorativa e accertate da attestazione medica.

In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa.

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità. Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'adozione o l'affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. Se l'affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Congedo di paternità

Ai padri lavoratori dipendenti spettano dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti successivamente al 1° gennaio 2021.

Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio 

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

Domanda maternità obbligatoria quando farla

La domanda di congedo di maternità INPS dovrà essere inviata prima dei due mesi che precedono la data prevista per il parto e il termine ultimo è fissato al massimo entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all'INPS il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Domanda maternità obbligatoria: come farla

Dopo aver preparato tutta la documentazione non ci resta che presentare la domanda di congedo di maternità obbligatoria all'INPS.

La lavoratrice può farsi assistere nella presentazione della domanda di astensione obbligatoria:

  1. da un patronato;
  2. dal contact center INPS numero verde 803164 o 06164164 da mobile;
  3. domanda online sul sito dell'INPS.

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo di maternità online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

La domanda prevede la possibilità di allegare:

  • copia della documentazione utile a velocizzare l'accoglimento della stessa;
  • provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata;
  • autorizzazione all'ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni internazionali;
  • attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato

Domanda maternità obbligatoria online

Nel caso in cui voglia presentare domanda di maternità online in autonomia dovrà seguire queste indicazioni.

  1. Non è più possibile accedere ai servizi INPS con il PIN ma solo attraverso credenziali SPID, CIE o CNS.

Nelle varie schermate vi verranno richiesti i seguenti dati:

  • Anagrafici, di residenza e di recapito;
  • Dati legati alla maternità, come la data presunta del parto, se si intende avvalersi della flessibilità oppure se si è in interdizione anticipata;
  • Dati del rapporto di lavoro: attuale datore di lavoro, data di assunzione, settore di appartenenza;
  • Modalità di pagamento della prestazione.

A questo punto l'inserimento dei dati necessari all'inoltro della domanda è terminato, avrete un'ultima schermata nella quale si riepilogano i documenti necessari da allegare ed infine il riepilogo della domanda stessa per poterla controllare.

I documenti

Per fare la domanda del congedo maternità obbligatoria, servono:

  • Carta d'identità del richiedente;
  • Codice fiscale del richiedente;
  • Ultima busta paga;
  • Certificato di gravidanza telematico;
  • Certificato di nascita;
  • Eventuale certificato di adozione o affido pre-adottivo;
  • Modello INPS SR14 o Modello SR01 (forniti dal medico di base);
  • Se pagamento non anticipato dal datore di lavoro, scegliere se:
    • accredito su IBAN del richiedente;
    • bonifico domiciliato;
  • Se si intende restare a lavoro fino al nono mese ci sarà bisogno di allegare il consenso del medico del Servizio Sanitario Nazionale, che deve confermare l'assenza di rischi per la salute della mamma e del bambino.

Domanda maternità obbligatoria in ritardo

Se si presenta la domanda in ritardo, cioè oltre il compimento del settimo mese, si perderà l'assegno per tutto il periodo di tempo tra la data di scadenza della domanda ed il momento in cui si otterrà la sua approvazione.

Ad esempio, se la mamma che continuerà la sua attività lavorativa presenterà la domanda dopo l'ottavo mese, perderà un intero mese di congedo e anche il relativo assegno.

Quindi, anche restando al lavoro fino al parto, si dovrà comunque fare domanda entro il settimo mese.

Domanda di maternità obbligatoria dopo il parto

Se il certificato rilasciato dal ginecologo consente di lavorare fino alla data del parto, i cinque mesi iniziano dal parto; se invece il certificato consente di lavorare fino alla data presunta del parto, i cinque mesi di congedo inizieranno da tale data, anche nel caso in cui il parto avvenga successivamente.

E' importante: 

  • Verificare la data dei certificati del ginecologo e del medico aziendale: devono essere rilasciati nel corso del settimo mese (calcolato a ritroso dalla data presunta del parto)
  • Verificare che i certificati del ginecologo E del medico aziendale riportino ESPRESSAMENTE la possibilità di lavorare fino alla data del parto/data presunta del parto.
  • Verificare che l'eventuale certificazione del datore di lavoro dichiari che non c'è sorveglianza sanitaria (e non che lo stato di salute della lavoratrice le consente di proseguire il lavoro)
  • Far pervenire i documenti in originale in sede

Come vedere se la domanda è stata accettata

Per controllare lo stato di avanzamento della pratica, è possibile recarsi sul servizio online dell'INPS "fascicolo previdenziale del cittadino" ed inserire il codice fiscale del richiedente.

Fonti: Inps

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