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Come funziona il congedo di maternità

di Redazione PianetaMamma - 18.11.2016 Scrivici

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Requisiti, indennità e modalità di accesso per usufruire dle congedo di maternità, obbligatorio e facoltativo

In questo articolo

Congedo di maternità

La donna in maternità e il bambino sono tutelati dalla legge che tutela il diritto della donna che aspetta un figlio ad astenersi dal lavoro per due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi alla nascita del bambino. Vediamo come funziona il congedo di maternità in Italia.

Maternità e lavoro

La donna che aspetta un bambino può godere del congedo di maternità obbligatorio (astensione obbligatoria dal lavoro) per un periodo di 5 mesi che possono essere suddivisi in 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto oppure, se le condizioni di salute lo consentono e previa presentazione di un certificato medico si può lavorare fino all'ottavo mese per poi astenersi dal lavoro un mese prima del parto e per 4 mesi dopo la nascita.

Le lavoratrici in astensione obbligatoria percepiranno un'indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo mese di lavoro. L'indennità viene di regola anticipata dal datore di lavoro.

Se la madre non si trova nelle condizioni di poter usufruire del congedo o sceglierà di non farlo potrà goderne il padre.

In caso di parto prematuro vanno aggiunti ai ai tre mesi dopo il parto anche i giorni non goduti prima del parto.

Il congedo spetta non solo alle donne che hanno avuto un figlio, ma anche a quelle che hanno adottato un bambino.

Il congedo di maternità spetta a:

  • le lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS;
  • disoccupate o lavoratrici sospese in presenza di particolari condizioni, per le quali vi rimandiamo al sito dell'INPS
  • alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato e quelle a tempo determinato che nell'anno di inizio del congedo siano iscritte negli elenchi nominati annuali dei braccianti per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
  • alle colf e badati che hanno 26 contributi settimanali nell'anno precedente al congedo o 52 contribuiti nei due anni precedenti;
  • lavoratrici a domicilio;
  • lavoratrici LSU o APU.

In caso di nascita gemellare la durata del congedo resta invariata.

Legge maternità

Le norme che tutelano i diritti delle donne e degli uomini lavoratori che sono diventati genitori sono tutelati dal cosiddetto Testo Unico maternità e paternità, un decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

In caso di interruzione di un gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione ma anche in caso di morte del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la legge tutela il diritto della donna ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo previsto di congedo di maternità, a meno che non scelga lei stesa di tornare a lavoro.
In caso di adozione o affidamento nazionale il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del bambino.

Congedo maternità per le libere professioniste

Le donne che svolgono la libera professione e sono iscritte alla Gestione Separata dell'INPS hanno il diritto di godere comunque del congedo di maternità e di ricevere l'indennità. Potranno, quindi, richiedere l'indennità le libere professioniste che hanno avuto un bambino o quelle che ne hanno adottato uno.

Possono usufruire del congedo di maternità le libere professioniste che risultino iscritte alla Gestione Separata e che nei 12 mesi precedenti abbiano versato almeno 3 contributi mensili comprensivi dell'aliquota maggiorata prevista dalla legge.

La durata e le condizioni del congedo di maternità per le libere professioniste sono identiche a quelle relative alle lavoratrici dipendenti. Solo che l'indennità non verrà versata dal datore di lavoro bensì dall'INPS stessa sul conto corrente bancario.

L'indennità è pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa oppure all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività libero professionale.

L'indennità di maternità è garantita anche alle lavoratrici autonome in caso di nascita o adozione e il diritto all'indennità non comporta l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa.

Come fare la domanda per il congedo di maternità

Bisogna presentare la domanda telematicamente all'INPS attraverso i servizi telematici accessibili sul sito istituzionale INPS tramite l'inserimento del PIN oppure contattando il Contact Center integrato – n.

803164 gratuito da rete fissa  oppure rivolgendosi al CAF di zona.
Telematicamente.

La domanda va fatta prima dall'inizio del periodo di congedo e comunque non oltre un anno dalla fine dei 5 mesi di congedo obbligatorio. Le lavoratrici autonome presenteranno al domanda a parto avvenuto.

E' necessario inviare in forma cartacea questa documentazione:

  • certificato medico di gravidanza e altre certificazioni sanitarie eventualmente utili;
  • numero di protocollo della procedura di invio online;
  • la dicitura "documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria" (ai fini della legge sulla privacy).

In alcuni casi  le donne possono richiedere un congedo di maternità anticipato per gravidanza a rischio.

Chi può chiedere la maternità anticipata?

  • Le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato
  • le lavoratrici che svolgono lavori occasionali
  • lavoratrici assunte con contratto a progetto e contratti equiparati
  • le associate in partecipazione e le libere professioniste che versano i contributi alla gestione separata INPS, purché le loro condizioni di salute mettano a rischio la gravidanza e devono quindi astenersi dal lavoro.

E' possibile richiedere la maternità anticipata in questi casi:

  • gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che potrebbero aggravarsi con la gravidanza,
  • condizioni di lavoro o ambientali che possono mettere a rischio la salute della donna e del bambino,
  • lavori pericolosi o insalubri che possono pregiudicare la gravidanza laddove la lavoratrice non possa essere reindirizzata a mansioni diverse.

Anche in caso di maternità anticipata alla lavoratrice spetta un'indennità apri all'80% della retribuzione media giornaliera dell'ultima busta paga e per le libere professioniste l'80% di 1/365 del reddito medio annuo.

L'astensione obbligatoria dal lavoro può essere seguita dalla maternità facoltativa (congedo parentale). Ciò vuol dire che la lavoratrice ha diritto/obbligo di astenersi dal lavoro per cinque mesi in concomitanza con la nascita del bambino e successivamente ha il diritto di rimanere con il piccolo anche per i dieci mesi successivi (che possono essere anche suddivisi tra madre e padre).

Il congedo parentale compete entro i primi 12 anni di vita del bambino, può durare al massimo 10 mesi e può essere richiesto da queste tipologie di lavoratori:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi che può arrivare a sette se ci si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
  • al genitore solo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo facoltativo è un diritto anche dei genitori che hanno adottato un bambino.

Il Job Acts ha esteso il diritto ad un congedo parentale retribuito anche per i lavoratori autonomi.

Quanto spetta in caso di congedo facoltativo?

Se viene goduto entro i primi sei anni di vita del bambino per un massimo di sei mesi spetta un importo pari al 30% dello stipendio; dai 6 agli 8 anni il congedo viene retribuito con il 30% solo se il reddito del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; dagli 8 ai 12 anni il congedo non prevede alcun indennizzo.

Per approfondire vi rimandiamo alla sezione apposita dell'INPS

Allattamento e riposi

Le lavoratrici dipendenti hanno diritto a richiedere i riposi per allattamento per il primo anno di vita del bambino. Il riposo consiste in 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è superiore alle 6 ore oppure 1 ora al giorno se l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.

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