Figli naturali e legittimi: chi sono i loro parenti secondo la legge?
A norma di legge un bimbo nato fuori dal matrimonio che rapporti ha con i parenti del genitore che lo riconosce?
La maternità negli anni ha variamente cambiato il suo volto, si è adattata ai diversi costumi sociali ed ai progressi della emancipazione femminile.
In un recente passato la mamma era la donna sposata e dedita quasi esclusivamente alle cure della casa. Diversamente, le mamme di oggi sono innanzitutto donne libere che associano, sempre più spesso, il ruolo di madre all'affermazione personale. E per circostanze di vita o per costume sociale non sono necessariamente sposate; a volte sono single.
In altre parole, la maternità è uscita dagli steriotipi della coppia coniugata. Di conseguenza dallo steriotipo della famiglia classica sono usciti i rapporti di coppia e quelli di filiazione.
Ad oggi, molti sono i bambini che nascono fuori da un rapporto matrimoniale, essi, una volta riconosciuti, assumono per la legge lo status di figli naturali. Diversamente dai bambini generati o nati in costanza di matrimonio che acquisiscono lo status di figli legittimi.
Negli anni le differenze tra i figli naturali e quelli legittimi si sono assottigliate. Ed è auspicabile una totale equiparazione dei due status, anche perché le poche distinzioni che permangono sono solo il chiaro retaggio di antiche discriminazioni.
Diversamente dal bambino nato o concepito in costanza di matrimonio, il figlio naturale legalmente non istituirebbe rapporti parentali con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto. Il che equivale a dire, con un più preciso linguaggio giuridico, che la legge esclude la parentela naturale. Questa esclusione legislativamente operata in linea di principio è motivo di diffusa preoccupazione tra i genitori dei bimbi nati fuori dal matrimonio.
Il principio guida a cui si è ispirato il legislatore è il seguente:
il bambino che non nasce all’interno di un matrimonio ha diritto a godere di un proprio status filiationis, ma è privo di un autentico statu familie.
In altre parole la legge garantisce al neonato, in quanto persona giuridica, il diritto fondamentale al riconoscimento come figlio ed al conseguente legame di filiazione con il genitore. Ma allo stesso tempo esclude che il riconoscimento possa produrre effetti anche rispetto ai parenti dello stesso genitore che lo effettua. E questo per il solo fatto che la nascita non avviene all’interno della struttura familiare come riconosciuta e approvata normativamente.
In pratica la filiazione naturale (a cui è equiparata l‘adozione) cala il nuovo nato all’interno di una struttura di rapporti familiari che la legge ammette e regolamenta come effetti e conseguenze del solo matrimonio. A suo modo il legislatore ha voluto tutelare la famiglia legittima da “intrusioni e turbamenti”. Nel tempo, però, questa scelta legislativa appare apertamente dissonante con il costume sociale e le sue recenti evoluzioni.
C’è una larga parte della dottrina che si adopera per il definitivo superamento di quest’annoso limite. Diciamo anche, a sostegno della ammissibilità della parentela naturale, che giuridicamente sono legate da vincoli parentali le persone che discendono da uno stesso stipite. In questo senso la legge riconoscerebbe come elemento fondante della parentela la sola discendenza comune. Esemplificando, per legge zio e nipote sono parenti perché per nascita provengono entrambi dallo stipite comune rappresentato dal nonno.
Ragioniamo con un semplice esempio pratico due sorelle: Anna e Michela - partoriscono due bambini - Luigi, figlio di Anna e Alberto, figlio di Michela.
Luigi ed Alberto avranno una comune genealogia infatti tracciando le loro parentele si risalirà sino al nonno, padre di Anna e Michela. Questo chiaramente non cambia col cambiare dello status filiale dei bambini. Ovvero non dipende in nessun modo dal fatto che le donne siano o meno sposate. Tale esempio individua uno dei principi più importante su cui oggi si fonda la legittima richiesta di riconoscimento della parentela naturale.
Per di più la Costituzione italiana assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. In forza di questo principio costituzionale non dovrebbe essere possibile negare i legami parentali. Questa negazione è una discriminazione e, quindi, è in aperto contrasto con il disposto costituzionale. Ancora, è incompatibile anche con l’art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che testualmente annovera la “nascita” tra i fattori di discriminazione vietati.
La piena dignità di figlio, l’affermazione come persona, la crescita sociale, lo sviluppo sereno della propria personalità non possono che avvenire all’interno della famiglia. Ogni bambino nel suo divenire adulto forma se stesso in una fitta trama di rapporti interpersonali, ed i primi e più importanti sono quelli costruiti all’interno della famiglia. In conclusione uno Stato di diritto moderno non può negare l’istituzione familiare ad un bambino, ancorché nato fuori dal matrimonio
Dott.ssa Federica Federico




