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Come Prendere un Bambino In Affidamento e diventare genitore affidatario

di Damiana Sirago - 24.02.2023 Scrivici

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Fonte: shutterstock
Come prendere un bambino in affidamento, quali sono i requisiti e i compiti di un genitore affidatario. L'avvocato ci spiega come si diventa genitore affidatario

In questo articolo

Come prendere un bambino in affidamento

L'affidamento familiare è un istituto che permette a una famiglia, a una coppia o a un singolo di accogliere, per un periodo di tempo limitato, un minore italiano o straniero la cui famiglia stia attraversando un periodo di difficoltà o di crisi, tale da impedire l'accudimento del bambino o del ragazzo stesso. L'affidamento familiare (o temporaneo) è stato introdotto dalla legge n.184 del 1983 che ha disciplinato anche l'attuale adozione. Vediamo, quindi, come prendere un bambino in affidamento, quali sono i requisiti e l'iter da seguire.

Cosa dice la legge sull'affidamento familiare 

L'art. 2 della legge dice che "il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia". Presupposto dell'affidamento è, dunque, una incapacità, una difficoltà educativa dei genitori che deve però avere il carattere della transitorietà, della temporaneità e proprio questa temporaneità distingue l'affidamento dagli altri sistemi di definitiva sostituzione del nucleo familiare. L'affidamento infatti non modifica la situazione familiare del minore: i genitori conservano la potestà, ma l'esercizio di questa, così come il dovere di mantenere, istruire, educare il minore compete agli affidatari.

Quanto dura l'affido familiare?

L'affidamento familiare non può avere una durata superiore ai 24 mesi, ma può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua sospensione rechi pregiudizio al minore (art. 4, comma 4, Lg.149/01). Durante il periodo di affido devono essere attivati vari interventi di sostegno e di supporto per superare le problematiche che hanno reso necessario l'allontanamento del bambino dal suo nucleo e per favorire il suo rientro nella famiglia d'origine.

Prendere in affido un bambino da single

Possono fare domanda di affido temporaneo non solo le coppie sposate, ma anche conviventi (con o senza figli) e i single. Il fatto di essere single non è certo un ostacolo, anche se nella prassi viene preferita una coppia in modo da sostituire entrambe le figure di riferimento per il minore.

Il requisito di essere single è visto con maggiore simpatia, invece, nei casi in cui la famiglia naturale sia ancora presente e non sia troppo negativa.

Affidamento dei bambini piccoli 

Gli affidati possono essere bambini molto piccoli, che frequentano la scuola materna, elementare o media e avere fino a diciassette anni compiuti. L’affidamento di neonati (0 – 24 mesi) prevede l’affidamento, per un breve periodo, di neonati o bambini molto piccoli, come alternativa all’inserimento in una comunità. Ha lo scopo di fornire al minore un ambiente familiare accogliente durante l’osservazione e la valutazione delle capacità genitoriali, in vista di futuri provvedimenti giudiziari.

Bambino in affido, requisiti

Chi può chiedere l'affido? Requisiti necessari particolari per l'affidamento non ci sono. La valutazione se una famiglia è adatta all'affidamento è lasciata ai responsabili dei centri affidi istituiti presso tutti i comuni o presso le ASL. Vi sono molti tipi di affidamento e tra questi bisogna indicare verso quali ci si sente maggiormente portati o verso quali le nostre risorse umane siano più adatte.

Bambini in affido, esperienze

Le storie di affido raccontano di bambini, adolescenti, famiglie, mamme, papà... Tante persone che con l'affido sono cresciute e che hanno imparato che l'accoglienza è un moltiplicatore di emozioni e sensazioni. Per chi si vuole avvicinare all'affido è bene rivolgersi ai centri sociali poiché conoscere le esperienze concrete può aiutare a capire meglio cosa vuol dire fare l'affido.

Contributo per l'affidamento familiare 

Quanto guadagna una famiglia affidataria? La famiglia affidataria non ha un compito facile. E' proprio per questo motivo che essa va sostenuta durante tutto il percorso dell'affido. L'art. 5 della Legge 184/1983 e s.m. prevede:

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze e della nuova legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria

Il sostegno economico pertanto può consistere:

  • nel riconoscimento di un contributo mensile, svincolato dal reddito, e di un ulteriore eventuale contributo a titolo di rimborso di spese straordinarie, sostenute per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento. Tali contributi sono a carico del Comune che dispone l'affidamento. Il loro importo è stabilito da specifici provvedimenti (ad esempio delibere);
  • in una copertura assicurativa per il minore per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell'affidamento.
  • la percezione degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali dovute per il minore, che può essere disposta temporaneamente dal Giudice valutate le circostanze e le modalità dell'affido, nonché la sua durata;
  • le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, anch'esse spettanti se il Giudice lo dispone.

Tipologie di affidamento

L' affidamento può essere:

  • consensuale: quando si attua in accordo con la famiglia d'origine che riconosce le proprie difficoltà e accetta, con l'intervento dei Servizi, di affidare il proprio figlio a un'altra famiglia, per il tempo necessario. Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune o Consorzio di Comuni ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare.
  • giudiziale: quando viene disposto dal Tribunale per i Minorenni e realizzato dai Servizi Sociali del Comune o Consorzio di Comuni. Il provvedimento delle Autorità giudiziarie minorili si attua quando manca il consenso della famiglia d'origine e la situazione socio-ambientale del nucleo familiare è di grave rischio per il minore. Inoltre occorre precisare che bisogna indicare verso quali ci si sente maggiormente portati o verso quali le nostre risorse umane siano più adatte.

Sostanzialmente si deve differenziare tra:

  • residenziali e part-time: dove si preveda una convivenza più stabile possibile (quindi anche con pernottamento)
  • di semplice ausilio alla famiglia e al bambino in cui il minore rientri in casa a dormire. Anche qui, in base a disponibilità, età, situazione familiare sono gli psicologi preposti alla verifica a valutare se ciò che viene richiesto è effettivamente adeguato.

Differenza tra affido e adozione 

L’adozione e l’affidamento sono due provvedimenti giuridici che hanno lo scopo di assistere il minore – in stato di abbandono nel primo caso e con difficoltà familiari nel secondo – nella crescita fisica, sociale e psichica.

In particolare, mentre l’adozione consiste nel cambiamento dello stato giuridico del soggetto, che diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, l’affidamento è solo temporaneo e non prevede un cambiamento nello stato giuridico del minore e dei suoi genitori naturali.

Quali sono i compiti di un genitore affidatario 

La famiglia affidataria si impegna:

  • ad accogliere presso di sé il bambino;
  • a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione;
  • a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine;
  • a favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.

Procedura per affido familiare

Le persone interessate ad avere in affidamento un bambino devono manifestare la loro disponibilità ai servizi sociali dell'Ente locale o ai Centri Affido distrettuali e Comunali. Saranno tali enti, che lavorano sul territorio con l'obiettivo di facilitare e accompagnare ogni famiglia nell'affidamento di un bambino, a illustrare documentazione e modulistica necessaria al fine di ottenere l'affido.

Come si diventa affidatari 

Per prima cosa bisogna rivolgersi ai centri affidi e dare la propria disponibilità. Maggiori sono i centri affidi a cui ci si rivolge, maggiori le possibilità di ottenere quanto richiesto. Limitazione, però, di questa procedura è il fatto che, almeno allo stato attuale, i centri affidi non siano tra loro collegati. Quindi può succedere che ci si rivolga ad un Centro Affidi e questi non abbia bambini da affidare, ma altri centri affidi potrebbero avere la necessità di collocare qualche minore. L'affidamento, infatti, può prevedere anche un allontanamento dalla famiglia di origine molto forte, come lo spostamento del minore in altra regione. 

Ai.Bi. chiarisce anche che ad oggi non esiste una legge in Italia che disciplini l'affido internazionale, ovvero quel provvedimento temporaneo volto a tutelare un minore in vista di un successivo re-inserimento nella famiglia di origine. Quindi l'affido internazionale non rappresenta una possibilità per aiutare concretamente.

Discorso diverso per i minori non accompagnati che arrivano sul territorio italiano.

Per loro, una volta affidati alle autorità italiane, può essere valutata anche l'opzione di un progetto di affido temporaneo presso una famiglia.

La Federazione AVIB rappresenta 19 associazioni italiane che operano sul territorio: si può scrivere a federazione.avib@gmail.com per avere informazioni

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