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Assegno di maternità dei comuni per il 2014

di Monica De Chirico - 10.12.2013 Scrivici

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Quali sono gli aiuti economici previsti dallo Stato per le mamme che non lavorano? Tutte le informazioni sull'assegno di maternità dei comuni per il 2014

Il Bonus Bebè è stato rinnovato anche per il 2014, un aiuto economico importante per le mamme in possesso di un regolare contratto di lavoro. Ma per chi invece non ha un'occupazione, quali sono gli aiuti previsti dallo Stato? Sono molte le mamme che ci hanno chiesto informazioni al riguardo, specchio di un Paese dove la percentuale di disoccupati è in continua crescita.


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Le mamme non lavoratrici possono fare richiesta dell'assegno di maternità, che può essere concesso dall'Inps o dai Comuni.

L’assegno di maternità, erogato dallo Stato è per le madri che lavorano (o ex lavoratrici) senza diritto ad altri trattamenti di maternità, con almeno tre mesi di contributi nel periodo compreso tra i 9 e i 18 mesi prima del parto, e madri che hanno lavorato almeno tre mesi negli ultimi nove. La domanda va presentata all’Inps anche tramite i patronati. Info su www.inps.it.
Le mamme casalinghe o disoccupate possono chiedere al proprio comune di residenza un contributo entro sei mesi dalla nascita del figlio (o dall’adozione e dall’affidamento). Viene concesso in base a reddito e ampiezza del nucleo famigliare.


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Assegno di maternità dei comuni:

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

REQUISITI

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.


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COSA SPETTA

Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55* in caso di madre non è lavoratrice. In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale). L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

LA DOMANDA

La domanda

deve essere presentata al proprio Comune di residenza

necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno

*L'importo complessivo è indicativo e potrebbe non corrispondere a quello per il 2013/2014

Per quanto riguarda l'

assegno di maternità previsto per il 2014

è stato registrato un

aumento dell'1,1%.

Su base annua si tratta di 1.691,05 euro.

MAGGIORI INFORMAZIONI:

Inps

Assegno maternità dei comuni

Inps

(Sito istituzionale)

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